IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
 costituzionale, Salvatori Wanda, titolare di pensione categoria TT ha
 chiesto l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria
 SR decorrente dal luglio 1978 non integrata al minimo.
    L'I.N.P.S.,  a  prescindere  dalla  generica memoria difensiva, ha
 contestato  la  domanda  assumendo  che  la  sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 314/1985 e' applicabile solo alle pensioni a carico
 dell'a.g.o.
    In  effetti  la  Corte  costituzionale  non  si e' ancora occupata
 specificatamente della particolare situazione  oggetto  del  presente
 giudizio, riguardante soggetto titolare di pensione categoria TT e di
 pensione  SR,  cioe' appartenente alla gestione speciale c.d., coloni
 mezzadri, di cui alla legge 9 gennaio 1963,  n.  9  (v.  sentene  nn.
 1086/1988, 179, 250 e 504 del 1989). In dette sentenze, peraltro, non
 e'  stata  fatta applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, come  invece  e'  avvenuto  in  occasione  della  sentenza  n.
 314/1985  al  dichiarato  scopo  di  evitare  ulteriori  pronunce  di
 accoglimento.
    Si rende quindi necessario proporre la questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata nel presente giudizio, seppure in subordine,
 della difesa ricorrente non potendo la domanda essere accolta in base
 alla   sentenza  n.  314/1985  che  riguarda  le  pensioni  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria  ai  sensi  della  legge  12
 agosto 1963, n. 1338, come sostenuto dall'I.N.P.S.
    Circa  la  non  manifesta  infondatezza per violazione dell'art. 3
 della Costituzione va richiamata la giurisprudenza della stessa Corte
 costituzionale, che nelle numerose sentenze  emesse  in  materia,  ha
 inteso far venire meno per criterio di omogeneita' sino al 1ยบ ottobre
 1983  (data  di  entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina di cui
 all'art. 6 del d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertita  con
 modificazioni  dalla  legge  11  novembre 1983, n. 638) ogni ostacolo
 all'integrazione al minimo delle pensioni che,  avendo  identita'  di
 natura   e   funzione,  discendono  dallo  stesso  presupposto  della
 diminuita capacita' di guadagno per infermita' e  per  eta',  si'  da
 rendere il soggetto meritevole di eguale protezione.
    Non vi e' dubbio che i presupposti di cui sopra ricorrono nel caso
 in esame.